Breve replica a commento dell'Ing. Toscano.

17/12/2009

Ho avuto piacere che l'Ing. Toscano sia stato interessato dai miei rilievi sulle citate sentenze della Cassazione, e prendo atto delle sentenze citate nel commento.
Mi preme tuttavia sottolineare come, in realtà, quanto emerso dalla sentenza della Cassazione del 2005 citata nel commento, non sia in contrasto con quanto motivato nelle sentenze del 2009, in quanto queste ultime approfondiscono la materia non risolvendo la questione in via meramente interpretativa (emissione della fattura che comprende il suo invio), ma sulla base di una solida base normativa. La Corte nel 2009, infatti, inserisce due ulteriori e fondamentali elementi: 1) la previsione contrattuale (del contratto sottoscritto con Telecom) per la quale le spese di invio fattura sono a carico dell'utente; e 2) l'art.53 della convenzione di concessione del servizio di telecomunicazione ad uso pubblico alla SIP (ora Telecom), approvata con DPR n.523/1984, che prevede l'inserimento obbligatorio di facoltà alternative di recupero della fattura, senza addebito di spese.
E' sulla base di tali elementi, allora, che il più recente orientamento del Giudice delle Leggi, con ancora maggiore sicurezza e minori 'rischi interpretativi', riesce a dirimere (sembra definitivamente, anche se con la 'beffa' del rigetto dei ricorsi...) la controversa questione.
Mi è sembrato opportuno esplicitare ancora una volta tali elementi, anche per meglio identificare gli elementi 'forti' che caratterizzano le ultime decisioni, a differenza di quelle citate dall'Ing. Toscano che, pur pregevoli, si inoltrano ancora per il percorso scivoloso dell'interpretazione letterale delle norme sull'IVA.
Ringrazio ancora per l'interessamento ed il proficuo confronto.
Avv. Antonio M. Polito

scritto da Avv. Antonio M. Polito

Ricevo e pubblico - su spese spedizione Telecom

11/12/2009

Pubblico la gentile mail inviatami dall'Ing. Toscano del Movimento Consumatori, sportello di Catania, sul contenuto della quale, a breve, aggiungerò a mia volta un commento.


Gent.mo Avv. Polito,

 

ho estremamente apprezzato il suo articolo sulla "vera storia delle spese di spedizione bolletta", forse attualmente l'unico che abbia fatto luce sui reali contenuti delle note sentenze n. 3532, 3542 della Cassazione.

Ho provato ad aggiungere un commento sul suo blog ma c'è qualche script che genera errore e quindi non riesco a postare.

 

Le comunico quindi in questa mail quanto volevo aggiungere [...].

 

Oltre le suddette recenti sentenze  della SC, ve n'è una del 2005 che in un breve passaggio evidenziava concetti che si contrappongono (evidenziando quindi un contrasto giurisprudenziale all'interno della SC) a quelli ora affermati dalla SC quando dice che "... La spedizione della fattura non si presta ad essere ricondotta all'operazione di emissione per il fatto che dell'art. 21, comma 1, u.p., reciti, che "La fattura si ha per emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte ... consegna o spedizione della fattura non costituiscono un segmento della fatturazione…”. Infatti, con la sentenza n. 16702 del 2005, la SC richiamava lo <<… esatto adempimento degli obblighi di fatturazione e di registrazione di cui agli artt. 21, 23, 24 e 25 del citato D.P.R. (NDR: 633/1972) - secondo i quali il cedente deve emettere la fattura per l'operazione imponibile, annotarla nel registro delle fatture e trasmettere copia,… , al cessionario>> evidenziando quindi l’obbligo di consegna o spedizione della fattura all’altra parte, obbligo che invece non appare più tale nelle più recenti sentenze della SC prima richiamate, sebbene secondo il comma 8 dell’art. 21 del DPR 633/1972 "le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo"; secondo il comma 1: "La fattura si ha per emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte"; secondo il comma 4: “La fattura in formato cartaceo è compilata in duplice esemplare di cui uno è consegnato o spedito all’altra parte”, ergo, secondo me, consegna o spedizione sono un preciso dovere di chi emette la fattura e fanno parte dell'emissione della fattura e quindi le spese di questa emissione “non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo.

Inoltre la recente sentenza n. 6510/2009 del Tribunale di Napoli , successiva alle suddette sentenze n. 3532-3542/2009 della Cassazione, condanna ancora la Telecom per l’addebito delle spese di spedizione, affermando che <<… deve rilevarsi come la consegna o la spedizione della fattura facciano certamente parte – conformemente a quanto sostenuto da altri giudici di merito – dei “conseguenti adempimenti e finalità” di cui all’art. 21, comma 8, del PDR 633/1972, le cui spese non possono formare addebito a qualsiasi titolo al cliente. Deve peraltro rilevarsi che la consegna o spedizione della fattura  costituisce – secondo lo spirito della normativa – elemento indispensabile del procedimento di emissione della fattura che, senza la consegna o la spedizione, nemmeno pare acquisire rilevanza giuridica esterna restando atto meramente interno alla sfera giuridica dell’emittente. Inoltre, in relazione alla previsione contrattuale invocata da Telecom Spa, va sottolineato come la clausola che attribuisce al cliente l’onere di pagare le spese di spedizione della fattura è nulla proprio per contrarietà alla norma imperativa di cui all’art. 21 sopra esaminato che esclude che le spese per la emissione della fattura possano essere addebitate al cliente. Il carattere imperativo della cennata disposizione emerge dal fatto che essa, per evidenti finalità di interesse generale, disciplina proprio la ripartizione tra i soggetti interessati degli oneri connessi alla imposizione fiscale. >> ed inoltre che <<... deve rilevarsi come in ogni caso il comportamento tenuto dalla appellante ... sia da considerare contrario ai principi di buona fede e correttezza ponendo necessariamente a carico del cliente oneri aggiuntivi (cfr. l’orientamento seguito di recente dalla Suprema Corte nelle sentenze richiamate dalla stessa parte appellante).>>, laddove quest’ultima costituisce affermazione di un principio di carattere generale che prescinde dal particolare rapporto contrattuale con una specifica società.

 

Spero lei possa riportare queste mie note sul suo blog, qualora le ritenesse fondate e degne di essere divulgate.

Cordialmente,

 

Ing. Giuseppe Toscano

consigliere "Movimento Consumatori" sportello di Catania

www.movimentoconsumatorict.it

scritto da Avv. Antonio M. Polito